Importante sentenza della Corte di Cassazione
CASSAZIONE PENALE : donazione di immobile prima della trascrizione del pignoramento Il caso presentato all`attenzione della Cassazione è emblematico: un debitore, successivamente alla notificazione dell`atto di pignoramento immobiliare dona l`immobile pignorato al proprio figlio e provvede alla trascrizione dell`atto di donazione.
Rileva la Cassazione che "Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un`importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell`esecuzione. Proprio perché l`essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d`indisponibilità. la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l`effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione".
Pertanto: "non può ritenersi che l`immobile donato dall`imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento in quanto tale atto introduttivo dell`esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato. La condotta ascritta all`imputato non può d`altra parte inquadrarsi neppure del primo comma dell`art 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all`adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta nella condotta del prevenuto la modalità simulatorla o fraudolenta del fatto tipico".
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 28 settembre 2009, n.38099).
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