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Iva al 10% sull'acquisto di piastrelle
10.10.2009
 

Chiarimento dell'agenzia delle entrate 

Tra i numerosi dubbi interpretativi relativi alle agevolazioni fiscali su interventi di recupero edilizio, molti hanno riguardato l’esatta applicazione di aliquote IVA su varie tipologie di beni e servizi.

I numerosi interventi dottrinali non hanno però, fornito i giusti chiarimenti in merito all’esatta aliquota IVA da applicare relativamente ad alcuni tra i principali oggetti di acquisizione e posa in opera in caso di interventi di recupero edilizio, ossia le piastrelle ceramiche e, più in generale, i materiali per pavimenti e rivestimenti.

E’, infatti, diffusa l’opinione che le piastrelle e le mattonelle, non rientrando tra i beni finiti diversi dalle materie prime e semilavorate, non possano di norma fruire dell’aliquota agevolata (al 10%), così come previsto al numero 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

La legge finanziaria 448/2001, all’art. 9, prorogò  a tutto il 2002, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10 %, relativamente ad interventi di recupero edilizio degli edifici a prevalente destinazione abitativa. Agevolazione, come noto, introdotta dalla Finanziaria 2000 (legge 488/99, art. 7, comma 1, lett. b) al fine di bilanciare la contestuale riduzione della detrazione effettuabile ai fini IRPEF, dal 41% al 36%, relativamente alla medesima tipologia di interventi.

Detta aliquota agevolata va applicata al valore complessivo dell’intera prestazione, perciò estendendosi anche alle materie prime e in genere ai beni necessari per l’esecuzione dei lavori.

Tuttavia, vengono individuati alcuni ben per i quali, laddove costituiscano una quota “significativa” del valore della prestazione, l’aliquota IVA al 10 % non si applica all’intero corrispettivo, ma soltanto:

***al valore dell’intera prestazione al netto del valore del bene “significativo”;

***alla parte del valore del bene “significativo” fino a concorrenza del valore netto della prestazione.

E’ da specificare che questo meccanismo opera solo quando il valore del bene “significativo” è superiore al 50 % del corrispettivo complessivo. Diversamente, l’aliquota del 10 % torna ad applicarsi a tutto il corrispettivo.

Su tale assetto è intervenuta a chiarire molti dubbi sollevati in proposito la Circolare 71/E del Ministero delle Finanze, recante numero di protocollo 2000/58650.

Tra l’altro, detta circolare chiariva il permanere dell’operatività delle preesistenti agevolazioni fiscali che già prevedevano, in materia di aliquote IVA, un trattamento più favorevole per gli interventi di recupero edilizio.

Da ciò discende che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al n. 127-terdecies e 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, le quali prevedono, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457/78, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto relativi alla realizzazione della medesima tipologia di interventi. Resta salva l’applicazione del n. 127-duodecies della tabella A in questione, laddove prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 % agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.


 
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