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Sanatoria catastale-regolarizzazioni dopo stipula
16.07.2010
 

Ammesse le regolarizzazioni dopo la stipula 

Agenzia del Territorio: possibile l’allineamento dei registri immobiliari a quelli catastali successivo alla compravendita
Chiarimenti sul ruolo dei dati catastali per le compravendite e la costituzione di diritti reali sugli immobili. L’Agenzia del Territorio con la circolare 2/2010 di venerdì scorso ha semplificato l’interpretazione dell’articolo 19, comma 14 della manovra economica, generando ripercussioni positive per la rivitalizzazione del mercato edile.
 
Allineamento dei dati catastali ai registri immobiliari
Secondo l’Agenzia è possibile allineare i registri immobiliari a quelli catastali anche dopo la stipula del contratto di compravendita.

La planimetria catastale è considerata conforme allo stato di fatto anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita.
 
Nel caso in cui i registri immobiliari non corrispondano a quelli catastali, gli interessati devono attivarsi per la regolarizzazione prima della stipula attraverso una o più domande di voltura. Analizzando la circolare 3/2002 emanata congiuntamente da Agenzia del Territorio e Agenzia delle Entrate, emerge anche che i notai hanno l’obbligo di accertare e segnalare eventuali discordanze, che possono essere regolarizzate anche dopo la stipula.
 
Secondo l’Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali utili per la validità dei contratti per la costituzione, il trasferimento o lo scioglimento di diritti reali sugli immobili sono sezione, foglio, particella e subalterno. Non sono invece rilevanti indirizzo, piano, categoria, classe, consistenza e rendita catastale.
 
Tipologie di immobili coinvolte
Dal momento che la manovra si riferisce ai fabbricati esistenti e alle unità immobiliari urbane, l’Agenzia del Territorio ha spiegato che la dichiarazione di conformità delle planimetria ai dati catastali è necessaria solo per gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano o per quelli soggetti all’obbligo di dichiarazione.
 
Restano fuori da questo elenco le particelle censite al catasto terreni, i fabbricati rurali, gli edifici diroccati non più abitabili, gli immobili iscritti come “in corso di costruzione”, i lastrici solari e le aree urbane iscritte con la sola indicazione della superficie.

(fonte EdilPortale)



 
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